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inserito il 7/4/2008 alle 16:40

L'art. 1 comma 5 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) prevede, per il calcolo dell'Ici 2008, una ulteriore detrazione per la prima casa pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro, da sommarsi a quello già in vigore di 103,29 euro e potrà essere applicato indipendentemente dal reddito del proprietario.

Il beneficio non si applica a immobili di lusso (A1), ville (A8) e castelli (A9).
I proprietari degli immobili adibiti ad abitazione principale potranno sommare all'attuale detrazione nazionale per l'ICI di 103,29 euro una ulteriore detrazione di imposta annuale, a carico dello Stato Centrale, pari al 30 per cento dell'aliquota base dell'Ici (oggi è pari al 4,0 per mille del valore catastale).
Per stabilire quale sia l'ulteriore detrazione occorre fare riferimento al valore catastale dell'immobile. Il beneficio è rapportato all'1,33 per mille del valore dell'immobile, con un tetto massimo di 200 euro. Quindi se l'immobile vale 200mila euro, l'importo della maxi-detrazione (200mila per 1,33 e diviso poi per mille) sarà di 266 euro ma la misura massima acquisibile sarà di 200 euro.
Una volta quantificata, l'ulteriore detrazione si somma a quella ordinaria prevista per legge (€ 103,29) o a quella maggiore deliberata dal Comune.
Gli Enti, con Regolamento, possono infatti stabilire detrazioni più ampie di quelle previste dalla legge.
Quindi sia che venga deliberata una detrazione maggiorata sia che lo sconto deciso dal Comune si aggiunga a quello fissato dalla legge, secondo la risoluzione 1/2008 del Dip. per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia, va preso a base l'importo della detrazione stabilita complessivamente dall'amministrazione.
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